Ultimo Aggiornamento: 25/05/2005


 Rumore: Definizione e adempimenti 


Rumore: definizione
II rumore e una variazione di pressione rilevabile dall'orecchio umano. 
Quando queste variazioni sono per esempio dovute a variazioni climatiche esse sono troppo lente per poter essere udite ma, quando esse sono rapide come ad esempio quelle prodotte dalla percussione di un tamburo, esse sono rilevabili dall'orecchio e vengono di conseguenza identificate come suoni. 
II numero di oscillazioni della pressione al secondo viene chiamata frequenza del suono e si misura in cicli al secondo o Hertz (Hz).
 II campo di frequenza udibile si estende circa da 20 Hz a 20 kHz. II suono piu debole percepibile dall'orecchio umano e' quello corrispondente ad una variazione della pressione atmosferica di una parte su 5 miliardi cioe' di circa 20 milionesimi di pascal (20x10' Pa). 
Nonostante la esiguita' di questa variazione di pressione I'orecchio umano riesce anche a tollerare variazioni di pressione sonora un milione di volte piu elevate. 
Per poter lavorare al meglio in un intervallo di valori cosi' ampio conviene utilizzare la scala dei decibel (dB). In questa scala la variazione minima di pressione (20x10~ Pa) e pari a 0 dB; ogni volta che aumentiamo la variazione di pressione di 10 volte aggiungiamo 20 dB, cosi ad esempio 200x10' Pa sono pari a 20 dB, 2x10' Pa sono pari a 40 dB e cosi via. 
Un livello di pressione sonora pari a 120 dB corrisponde ad un milione di volte il minimo livello udibile. 
Se il livello sonoro varia si deve poter essere in grado di seguirne le variazioni ma, se queste sono troppo rapide, puo risultare impossibile effettuarne la misura. Per ovviare a questo problema sono state definite due caratteristiche di risposta dello strumento: veloce (FAST), utilizzata quando si desidera seguire le fluttuazioni non troppo rapide del rumore, e lenta (SLOW) che aiuta a smorzare le fluttuazioni del rumore. 
Se il suono e' di breve durata, cioe' se dura meno di un secondo, viene chiamato impulsivo; ad esempio il battito di una macchina da scrivere e il rumore di un martello o di una pistola sono classificabili come suoni impulsivi. 
Per valutare la rumorosita' di questo tipo di suoni occorre tenere conto del fatto che piu' il suono e' breve meno sensibile e' I'orecchio nel percepirlo. Per questo motivo e' stato definito un circuito elettrico la cui sensibilita' diminuisce con la durata del suono (IMPULSE). 
II rischio di un danno uditivo comunque non diminuisce con la durata del suono per questo in generale i fonometri incorporano un circuito per la misura del valore di picco del segnale acustico (PEAK). 
I rumori impulsivi indipendentemente dallo spettro sonoro sono piu dannosi all'orecchio umano in quanto I'energia in gioco nel breve tempo di transizione non permette all'orecchio di assumere delle difese, per tale ragione se ne tende a penalizzare la presenza calcolando livelli equivalenti fittizi di rumore con incrementi che vanno da 3 dB a 5 dB. Un criterio semplificativo per identificare la presenza di rumori impulsivi consiste nella rilevazione di una differenza di oltre 3 dB in misure effettuate con costante SLOW e con costante IMPULSE dello stesso rumore; in queslo caso il Leq viene aumentalo, rispetto a quanto rilevato, di 3 dB. 
Anche la presenza di toni puri nel rumore puo' provocare effetti lesivi a livello uditivo maggiori dei rumori a larga banda; il fenomeno e' da riscontrarsi nella concentrazione di energia in una zona piu ristretta in cui il tono puro opera a livello dell'orecchio rispetto al rumore a larga banda, per questa ragione anche in presenza di toni puri il Leq del rumore ambientale viene semplificativamente aumentato di 3 dB.
 II pericolo rappresentato da un rumore dipende anche dal tempo di esposizione ed e' quindi neces- sario tenere conto della sua durata. II livello sonoro deve essere continuamente campionato nel corso di un determinato intervallo temporale per poter calcolare un valore detto Leq che rappresenta il livello di rumore costante che fornisce lo stesso rischio uditivo nello stesso intervallo di tempo. 

Rumore ed ambiente
Solo negli ultimi anni si è sviluppata la consapevolezza dei pericoli che può provocare un'esposizione eccessiva al rumore (o anche un' esposizione piu' limitata ma ad un livello di rumore eccessivo). L'inquinamento acustico si manifesta sia in molti ambienti di lavoro, sia all'esterno.

La legge fondamentale in questo settore è la 447 del 26 Ottobre 1995 (definita infatti Legge quadro), che rimanda a una serie di provvedimenti attuativi. Tale norma individua le competenze delle diverse istituzioni:

  • ai Ministeri spetta fissare i limiti massimi di esposizione al rumore,

  • le Regioni devono fornire opportune linee guida ai Comuni, i quali infine devono predisporre ed adottare i Piani comunali di azzonamento acustico e i Piani comunali di bonifica acustica.

  • Anche le aziende particolarmente rumorose vengono coinvolte, in quanto diventa per loro obbligatorio adottare un piano di risanamento acustico.

  • I Comuni definiscono poi le modalità di autorizzazione per le attività temporanee rumorose come ad esempio i cantieri.

Per quanto riguarda gli ambienti di lavoro la legge di riferimento è il decreto legislativo 277 del 1991, ma si veda anche il D.Lgs. 626 del 1994 sulla sicurezza.

Adempimenti
Gli obblighi del titolare dell'impresa (o chi per esso) per quanto riguarda l'inquinamento acustico sono relativi a due possibili categorie di ricettori:

L'ambiente esterno: il rumore prodotto dall'azienda che si diffonde verso l'esterno deve rispettare precisi limiti, a seconda della zona, dell'orario, ecc.

I lavoratori: in ogni ambiente di lavoro il lavoratore non può essere esposto a rumore oltre certi livelli e tempi.

AMBIENTE ESTERNO

RIFERIMENTO NORMATIVO
L.N. 447 del 26 Ottobre 1995 art. 6

ORGANO COMPETENTE
Comune dove viene svolta l'attivita'

ADEMPIMENTI

  • autorizzazione per attività temporanee rumorose
  • autorizzazione spettacoli e manifestazioni all'aperto
  • concessioni edilizie per impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività produttive

 

AMBIENTE DI LAVORO

RIFERIMENTO NORMATIVO
D.Lgs. 277 del 15 Agosto 1991

ORGANO COMPETENTE
S.S.N. (ASL di competenza territoriale)

ADEMPIMENTO

  • conformità delle macchine e degli impianti alla normativa vigente
  • valutazione dell'esposizione al rumore dei lavoratori
  • misure precauzionali per la riduzione dei rischi legati all'esposizione al rumore
  • informazione e formazione dei lavoratori
  • misure operative per la riduzione del rumore negli ambienti di lavoro
  • deroga al limite di esposizione quotidiana dei lavoratori con esposizione media < 90 dBA
  • deroga al limite di esposizione quotidiana dei lavoratori con esposizione media > 90 dBA
  • tenuta del registro dei livelli di esposizione


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