Rumore:
definizione
II rumore e una variazione di
pressione rilevabile dall'orecchio umano.
Quando queste variazioni sono per esempio dovute a variazioni climatiche
esse sono troppo lente per poter essere udite ma, quando esse sono
rapide come ad esempio quelle prodotte dalla percussione di un tamburo,
esse sono rilevabili dall'orecchio e vengono di conseguenza identificate
come suoni.
II numero di oscillazioni della pressione al secondo viene chiamata
frequenza del suono e si misura in cicli al secondo o Hertz (Hz).
II campo di frequenza udibile si estende circa da 20 Hz a 20 kHz.
II suono piu debole percepibile dall'orecchio umano e' quello
corrispondente ad una variazione della pressione atmosferica di una
parte su 5 miliardi cioe' di circa 20 milionesimi di pascal (20x10' Pa).
Nonostante la esiguita' di questa variazione di pressione I'orecchio
umano riesce anche a tollerare variazioni di pressione sonora un milione
di volte piu elevate.
Per poter lavorare al meglio in un intervallo di valori cosi' ampio
conviene utilizzare la scala dei decibel (dB). In questa scala la
variazione minima di pressione (20x10~ Pa) e pari a 0 dB; ogni volta che
aumentiamo la variazione di pressione di 10 volte aggiungiamo 20 dB,
cosi ad esempio 200x10' Pa sono pari a 20 dB, 2x10' Pa sono pari a 40 dB
e cosi via.
Un livello di pressione sonora pari a 120 dB corrisponde ad un milione
di volte il minimo livello udibile.
Se il livello sonoro varia si deve poter essere in grado di seguirne le
variazioni ma, se queste sono troppo rapide, puo risultare impossibile
effettuarne la misura. Per ovviare a questo problema sono state definite
due caratteristiche di risposta dello strumento: veloce (FAST),
utilizzata quando si desidera seguire le fluttuazioni non troppo rapide
del rumore, e lenta (SLOW) che aiuta a smorzare le fluttuazioni del
rumore.
Se il suono e' di breve durata, cioe' se dura meno di un secondo, viene
chiamato impulsivo; ad esempio il battito di una macchina da scrivere e
il rumore di un martello o di una pistola sono classificabili come suoni
impulsivi.
Per valutare la rumorosita' di questo tipo di suoni occorre tenere conto
del fatto che piu' il suono e' breve meno sensibile e' I'orecchio nel
percepirlo. Per questo motivo e' stato definito un circuito elettrico la
cui sensibilita' diminuisce con la durata del suono (IMPULSE).
II rischio di un danno uditivo comunque non diminuisce con la durata del
suono per questo in generale i fonometri incorporano un circuito per la
misura del valore di picco del segnale acustico (PEAK).
I rumori impulsivi indipendentemente dallo spettro sonoro sono piu
dannosi all'orecchio umano in quanto I'energia in gioco nel breve tempo
di transizione non permette all'orecchio di assumere delle difese, per
tale ragione se ne tende a penalizzare la presenza calcolando livelli
equivalenti fittizi di rumore con incrementi che vanno da 3 dB a 5 dB.
Un criterio semplificativo per identificare la presenza di rumori
impulsivi consiste nella rilevazione di una differenza di oltre 3 dB in
misure effettuate con costante SLOW e con costante IMPULSE dello stesso
rumore; in queslo caso il Leq viene aumentalo, rispetto a quanto
rilevato, di 3 dB.
Anche la presenza di toni puri nel rumore puo' provocare effetti lesivi
a livello uditivo maggiori dei rumori a larga banda; il fenomeno e' da
riscontrarsi nella concentrazione di energia in una zona piu ristretta
in cui il tono puro opera a livello dell'orecchio rispetto al rumore a
larga banda, per questa ragione anche in presenza di toni puri il Leq
del rumore ambientale viene semplificativamente aumentato di 3 dB.
II pericolo rappresentato da un rumore dipende anche dal tempo di
esposizione ed e' quindi neces- sario tenere conto della sua durata. II
livello sonoro deve essere continuamente campionato nel corso di un
determinato intervallo temporale per poter calcolare un valore detto Leq
che rappresenta il livello di rumore costante che fornisce lo stesso
rischio uditivo nello stesso intervallo di tempo.
Rumore ed ambiente
Solo negli ultimi anni si è sviluppata la
consapevolezza dei pericoli che può provocare un'esposizione eccessiva
al rumore (o anche un' esposizione piu' limitata ma ad un livello di
rumore eccessivo). L'inquinamento acustico si manifesta sia in molti
ambienti di lavoro, sia all'esterno.
La legge fondamentale in questo settore è la
447 del 26 Ottobre 1995 (definita infatti Legge quadro), che rimanda
a una serie di provvedimenti attuativi. Tale norma individua le
competenze delle diverse istituzioni:
-
ai Ministeri spetta fissare i limiti
massimi di esposizione al rumore,
-
le Regioni devono fornire opportune linee
guida ai Comuni, i quali infine devono predisporre ed
adottare i Piani comunali di azzonamento acustico e i Piani
comunali di bonifica acustica.
-
Anche le aziende particolarmente rumorose
vengono coinvolte, in quanto diventa per loro obbligatorio adottare
un piano di risanamento acustico.
-
I Comuni definiscono poi le modalità di autorizzazione
per le attività temporanee rumorose come ad esempio i cantieri.
Per quanto riguarda gli ambienti
di lavoro la legge di riferimento è il decreto legislativo
277
del 1991, ma si veda anche il D.Lgs. 626 del 1994 sulla sicurezza.
Adempimenti
Gli obblighi del titolare dell'impresa (o chi per esso)
per quanto riguarda l'inquinamento acustico sono relativi a due
possibili categorie di ricettori:
L'ambiente esterno: il rumore prodotto dall'azienda che si
diffonde verso l'esterno deve rispettare precisi limiti, a seconda della
zona, dell'orario, ecc.
I lavoratori: in ogni ambiente di lavoro il lavoratore non può
essere esposto a rumore oltre certi livelli e tempi.
AMBIENTE ESTERNO
RIFERIMENTO NORMATIVO
L.N.
447 del 26 Ottobre 1995 art. 6
ORGANO COMPETENTE
Comune dove viene svolta l'attivita'
ADEMPIMENTI
- autorizzazione per attività temporanee rumorose
- autorizzazione spettacoli e manifestazioni all'aperto
- concessioni edilizie per impianti ed infrastrutture
adibiti ad attività produttive, licenze o autorizzazioni
all'esercizio di attività produttive
AMBIENTE DI LAVORO
RIFERIMENTO NORMATIVO
D.Lgs. 277 del 15 Agosto 1991
ORGANO COMPETENTE
S.S.N. (ASL di competenza territoriale)
ADEMPIMENTO
- conformità delle macchine e degli impianti alla normativa
vigente
- valutazione dell'esposizione al rumore dei lavoratori
- misure precauzionali per la riduzione dei rischi legati
all'esposizione al rumore
- informazione e formazione dei lavoratori
- misure operative per la riduzione del rumore negli
ambienti di lavoro
- deroga al limite di esposizione quotidiana dei lavoratori
con esposizione media < 90 dBA
- deroga al limite di esposizione quotidiana dei lavoratori
con esposizione media > 90 dBA
- tenuta del registro dei livelli di esposizione
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